Affitti in nero, addio al canone scontato per chi denuncia il proprietario

La corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme che consentivano agli inquilini di denunciare di fatto il padrone di casa beneficiando così di un canone annuo pari al triplo della rendita catastale, importo in genere inferiore ai valori di mercato del 70-80%, con durata di quattro anni rinnovabili.

Con la sentenza 50/2014, dichiarando illegittimo l’articolo 3 (commi 8 e 9) del decreto legislativo 23/2011, la corte costituzionale ha di fatto bocciato le disposizioni secondo le quali gli inquilini potevano registrare di propria iniziativa il contratto d’affitto presso un qualsiasi ufficio delle entrate, denunciando di fatto il proprietario di casa che non aveva registrato il contratto d’affitto o aveva indicato un importo inferiore rispetto a quello reale o ancora aveva registrato un finto comodato d’uso.

Le pronunce della corte costituzionale, infatti, hanno effetto retrattivo. Pertanto i contratti registrati dagli inquilini e dai funzionari del fisco a partire dal 6 giugno 2011 finiranno nel nulla.
Le super sanzioni sono scattate 60 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto (7 aprile 2011) e ciò significa che i proprietari potranno chiedere agli inquilini di liberare l’abitazione, perché il contratto cadrà insieme alla norma di legge che lo prevedeva, sarà necessario regolare il periodo in cui il conduttore ha occupato l’immobile.

La questione di legittimità sulle norme bocciate dalla corte costituzionale era stata sollevata da sette diversi tribunali. Alcuni magistrati avevano lamentato la lesione della libertà contrattuale delle parti e le sanzioni sono state bocciate dai giudici costituzionali per difetto di delega: ovvero, la legge in base alla quale è stato emanato il decreto legislativo 23/2011 si occupava di federalismo fiscale e le norme contro l’evasione degli affitti in nero sono andate oltre gli obiettivi che aveva fissato il parlamento.
Bisogna poi tener presente lo statuto del contribuente (articolo 10, comma 3), in base al quale la violazione di norme tributarie non può causare la nullità del contratto.

Ma le regole fiscali sono sempre quelle, ovvero “chi ha affitato in nero dovrà pagare le imposte non versate, le sanzioni e gli interessi”.